Quali sono gli interventi ammessi per il Superbonus al 110%?
Gli interventi ammessi si dividono in interventi Trainanti o Principali e interventi Trainati o Aggiuntivi.
Pubblicato in Normativa3 settembre 2020
Estratto da "Riepilogo e Chiarimenti Superbonus" di Solarplace Gli interventi ammessi si dividono in interventi Trainanti o Principali e interventi Trainati o Aggiuntivi. Gli interventi Trainati, per essere ammessi al Superbonus, devono essere effettuati congiuntamente agli interventi Trainanti. Interventi Trainanti (Principali) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari Interventi antisismici (sismabonus) Interventi Trainati (Aggiuntivi) Interventi di efficientamento energetico Installazione di impianti solari fotovoltaici Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici Intervento Trainante: Isolamento Termico Rientra tra gli interventi ritenuti trainanti l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.L'agevolazione riguarda tutti gli edifici o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (condomini o villette a schiera).La detrazione è calcolata sull'ammontare complessivo delle spese non superiori a: - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (villette a schiera) che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno - 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per gli edifici da 2-8 unità immobiliari) - 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per gli edifici > 8 unità immobiliari) I materiali isolanti utilizzati nell'intervento devono rispettare i criteri ambientali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati (per condomini) Rientrano tra gli interventi trainanti anche anche quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici condominali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Sono detraibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. Il tetto di spesa massimo è pari a: - 20.000 euro moltiplicati per ogni unità immobiliare che compone l'edificio per gli edifici fino a 8 unità immobiliari - 15.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari. Al singolo condomino può essere rimborsata, in base alle quote millesimali, un importo anche superiore a quello riconosciuto alla singola unità immobiliare. Per fare un esempio, se in un edificio condominiale composto da 5 unità immobiliari sono realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, il tetto di spesa agevolabile riferito all'intero edificio ammonta a 200.000 euro (40.000 euro moltiplicato per le 5 unità immobiliari). Ogni condomino, sulla base delle sue quote millesimali, deve calcolare la quota di spesa a lui spettante, che può essere anche superiore a 40.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento unifamiliari (singole unità immobiliari e villette a schiera) Per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (villette e villette a schiera) rientrano tra gli interventi trainanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento), il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto massimo di spesa in questo caso è pari a: - 30.000 euro per al massimo 2 unità immobiliari La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. Lavori Antisismici Gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus e realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, ottengono una detrazione fiscale del 110%. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto). È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la stipula della polizza gode di una detrazione del 90%. Gli Interventi NON Trainanti (ovvero interventi "Trainati") Nel caso in cui si effettui uno degli interventi trainanti sopra descritti, o uno degli interventi che danno diritto al Sisma Bonus, l'Ecobonus 110% si applica anche ad altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, nei relativi limiti di spesa previsti: sostituzione di infissi; schermature solari; sistemi di termoregolazione evoluti; installazione di micro-cogeneratori in sostituzioni di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria; installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; installazione di impianti solari fotovoltaici, in caso di cessione dell'energia in esubero a favore del GSE. Per gli interventi non trainanti la detrazione fiscale viene spalmata in 5 anni. Nel caso in cui siano presenti dei vincoli edilizi, urbanistici o ambientali che blocchino un Intervento Principale, è possibile accedere al Superbonus anche solo per un Intervento Aggiuntivo qualora si rispettino tutti gli altri requisiti (esempio: miglioramento delle due classi energetiche, tipologia di beneficiario etc.). Per essere portati in detrazione al 110%, gli Interventi Aggiuntivi devono essere effettuati contestualmente ad un intervento di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, ma NON contestualmente ad un intervento antisismico. Nei Condomini - almeno uno degli Interventi Trainanti deve essere effettuato sulle parti comuni (esempio: sostituzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento con caldaia a condensazione). FOTOVOLTAICO, SISTEMI DI ACCUMULO E COLONNINE PER EV FOTOVOLTAICO Limiti massimi di spesa: - La spesa massima totale ammissibile non può superare 48.000 euro - La spesa per ogni kW installato non deve superare 2.400 euro - Se l'installazione dell'impianto fotovoltaico avviene contestualmente ad interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e demolizione e ricostruzione dell'edificio, il limite di spesa diventa 1600 euro per kW installato. - Questo importo si somma all'ammontare previsto sugli altri interventi.  Comunità Energetiche Il Superbonus si applica anche all'installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni. L'aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro. Scambio Sul Posto Se si beneficia del superbonus non si può beneficiare dello scambio sul posto. Lo scambio sul posto è un incentivo incompatibile con il Superbonus, è obbligatorio cedere al GSE l'energia non autoconsumata o condivisa in sito. SISTEMI DI ACCUMULO Anche i sistemi di accumulo possono rientrare in questa agevolazione se installati contestualmente ad almeno uno degli interventi principali e al fotovoltaico. La spesa massima totale ammissibile è di 48.000 euro (ulteriori a quelli destinati al fotovoltaico) Il limite di spesa è stato fissato a 1.000 euro per ogni kWh di capacità COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI L'Articolo 119 comma 8 introduce il Superbonus del 110% anche per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, che devono essere installate congiuntamente ad un intervento Trainante. La spesa massima è calcolata su un ammontare complessivo di spesa di 3.000 euro. Nelle detrazioni rientrano anche le eventuali spese di incremento della potenza di connessione (sino ad un massimo di 7kW). Le colonnine di ricarica, per beneficiare della detrazione, non devono avere potenza di ricarica maggiore a 22 kW in AC. Altre spese ammesse Oltre alle spese per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati, ottengono il Superbonus 110%, anche: le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni; le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse agli interventi (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione); i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).
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