Transizione 5.0 - Calcolo del credito d'imposta e condizioni per la cumulabilità
Pubblicato in Normativa • 16 dicembre 2024
Determinazione del credito e aliquote applicabili:
Nell'ambito del nuovo Piano Transizione 5.0, viene erogato un credito d’imposta come misura di supporto per le imprese che, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, realizzano nuovi investimenti in progetti di innovazione.
Tale credito d’imposta è calcolato sulla base delle spese ammissibili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici ottenuta attraverso ciascun progetto di innovazione.
Le aliquote applicabili sono le seguenti:
35% del costo per investimenti fino a 2.500.000 euro;
15% del costo per investimenti compresi tra 2.500.000 euro e 10.000.000 euro;
5% del costo per investimenti compresa tra 10.000.000 euro e il limite massimo di 50.000.000 euro.
Queste percentuali si applicano a condizione che venga raggiunta:
una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva situata sul territorio nazionale pari ad almeno il 3%
in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti pari ad almeno il 5%.
Le aliquote inizialmente previste aumentano del 5% quando la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva situata sul territorio nazionale supera il 6%, oppure quando la riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell’investimento supera il 10%.
Nel caso di una riduzione dei consumi energetici superiore al 10% per la struttura produttiva o al 15% per i processi interessati, le aliquote iniziali sono maggiorate del 10%.
Il credito d'imposta può essere cumulato con altre agevolazioni?
Il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali relative agli stessi costi, a patto che il cumulo non superi l’importo complessivo del costo sostenuto.
Tuttavia, il credito d’imposta non può essere cumulato, per gli stessi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, né con il credito d’imposta per investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) o nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).