Transizione 5.0
Chi sono i soggetti beneficiari? E quali sono i progetti ammissibili e quelli non ammissibili?
Pubblicato il 25 novembre 2024
Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024, insieme ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, definisce le modalità di attuazione previste dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Tale normativa introduce il Piano Transizione 5.0, che prevede un credito d’imposta per le imprese che realizzano nuovi investimenti in strutture produttive situate sul territorio nazionale, nell’ambito di progetti innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. Quali sono i soggetti beneficiari? Sono ammesse al beneficio tutte le imprese con sede nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione aziendale o regime fiscale applicato per la determinazione del reddito. Sono invece escluse: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altre procedure concorsuali; le imprese soggette a sanzioni interdittive; le imprese non conformi alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste per il proprio settore o inadempienti rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai lavoratori. Quali sono i progetti ammissibili al beneficio? Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, che prevedano investimenti in uno o più beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, destinati all’esercizio d’impresa. Tali investimenti devono garantire, complessivamente: una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva situata nel territorio nazionale di almeno il 3%; in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%. Nell’ambito del progetto di innovazione, sono inoltre ammessi al beneficio: gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, fatta eccezione per le biomasse, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; le spese per attività di formazione mirate all’acquisizione o al rafforzamento delle competenze nelle tecnologie fondamentali per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La data di avvio del progetto di innovazione è individuata nel momento in cui viene assunto il primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto di investimento. Il progetto si considera completato alla data in cui viene effettuato l’ultimo investimento previsto. È possibile accedere al beneficio per uno o più progetti di innovazione che includano investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario. Tuttavia, i progetti di innovazione sono ammissibili solo se non vi sono altri progetti agevolati attualmente in corso, salvo il caso in cui tali progetti siano già stati completati e il relativo credito d’imposta risulti utilizzabile. Gli investimenti legati ai progetti di innovazione possono beneficiare delle agevolazioni fino a un limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario. Quali sono i progetti non ammissibili? Non sono considerati ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati a: Attività o beni direttamente legati all’uso di combustibili fossili, salvo nei seguenti casi: quando l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione verso un funzionamento senza combustibili fossili; per beni come veicoli agricoli e forestali, nei quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. Attività incluse nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che comportino emissioni di gas a effetto serra pari o superiori ai parametri di riferimento pertinenti. Attività collegate a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico, con le seguenti eccezioni: per gli inceneritori, sono ammessi investimenti in impianti destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili; per gli impianti di trattamento meccanico-biologico, sono ammessi progetti volti ad aumentare l’efficienza energetica o a migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati. Attività che nel processo produttivo generano quantità elevate di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento a lungo termine potrebbe provocare danni ambientali. Inoltre, non sono ammissibili al beneficio i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese che operano in concessione o a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico, e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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