Parco Agrisolare: Procedura di comunicazione inizio lavori e richiesta anticipazione
Erogazione contributo a fondo perduto per aziende agricole attive nella produzione o trasformazione agricola.
Pubblicato in Normativa11 agosto 2023
Introduzione Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, attraverso il portale dedicato, l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari entro 30 giorni dalla data di inizio dell’intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale. Si specifica che l’avvio lavori è da intendersi come la prima tra la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento così come comunicata all’Ente preposto, e la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Le fatture relative all’acquisto dei moduli fotovoltaici e/o inverter sono da intendersi come impegno giuridicamente vincolante. Pertanto, qualora risultino presenti tali fatture, per l’impianto si intenderanno avviati i relativi lavori di realizzazione e la Proposta non sarà ritenuta idonea per l’agevolazione prevista dal Decreto. Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all’Ente preposto, ai fini della comunicazione di avvio dei lavori, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui attesta che per l’avvio dei lavori non si rende necessaria alcuna Comunicazione all’Ente preposto. Così come previsto dall’art. 6, comma 10, del Decreto, i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario. Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario. Come dettagliatamente riportato nei paragrafi "Richiesta di anticipazione" e "Garanzia fideiussoria", è prevista la possibilità di richiedere, esclusivamente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, una anticipazione fino al 30% del valore del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale. Modalità di comunicazione inizio lavori Per inviare la comunicazione di inizio lavori, i Soggetti Beneficiari delle Proposte ritenute ammissibili ai sensi del Decreto devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da trasmettere esclusivamente mediante il Portale Agrisolare, tramite le funzionalità dedicate. Si sottolinea che la procedura di comunicazione di inizio lavori dovrà essere effettuata in riferimento al codice della Proposta già inserita sul Portale e ritenuta ammissibile da parte del GSE. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione. Richiesta di anticipazione Torna su Congiuntamente alla comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere un’anticipazione di valore massimo pari al 30% del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale. A tal fine, sarà necessario trasmettere al GSE, per il tramite del Portale dedicato, la documentazione riportata nel paragrafo "Documentazione da trasmettere" e, in particolare, un’idonea garanzia fideiussoria, meglio dettagliata nel paragrafo "Garanzia fideiussoria". Il GSE, esaminata la documentazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario, provvede in caso di esito positivo dell’istruttoria e della verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall’art.4, comma 3 del Decreto, a erogare il contributo richiesto, previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del MASAF e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Documentazione da trasmettere Il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere, al fine di comunicare l’inizio dei lavori e eventualmente richiedere l’anticipazione del contributo, la seguente documentazione: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) resa ai sensi del DPR 445/2000 conformemente al modello predisposto dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori; Documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori: a titolo di esempio, Dichiarazione di Inizio lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del D.lgs. 28/2011 (cd. DILA) o Comunicazione Inizio lavori Asseverata ai sensi dell’art.6-bis del DPR 380/2001 (c.d. CILA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art.22 del DPR 380/2001 (cd SCIA). Detta comunicazione dovrà contenere l’indicazione della data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o degli eventuali interventi complementari. Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all’Ente preposto, è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui il Soggetto Beneficiario dovrà attestare che per l’avvio dei lavori non si rende necessaria alcuna Comunicazione all’Ente preposto. Documentazione idonea a comprovare le spese sostenute: corrispondente all’insieme delle fatture e dei giustificativi di pagamento, utili ad attestare le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, con particolare riferimento al primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (fatture moduli fotovoltaici, inverter, etc.). Nel caso in cui venga richiesta un’anticipazione del contributo: Idonea garanzia fideiussoria, descritta dettagliatamente al paragrafo "Garanzia fideiussoria" Garanzia fideiussoria Come previsto dall’art. 10, comma 3 del Decreto, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere, in concomitanza della comunicazione di avvio lavori (Fase 1), un’anticipazione fino al 30 per cento del valore del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale. L’erogazione dell’anticipo, nei limiti della disponibilità delle risorse, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative. La garanzia fideiussoria deve essere prestata in misura pari al 100% del valore dell’anticipazione richiesta dal Soggetto Beneficiario. La garanzia fideiussoria deve inoltre essere: firmata digitalmente e inviata tramite le apposite funzionalità del Portale; di durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE; costituita a favore del GSE; incondizionata e a prima richiesta; redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all’articolo 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023 (di seguito lo “Schema”) del "Regolamento operativo". Adempimenti in materia di Verifiche antimafia Con l’entrata in vigore delle disposizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, il GSE ha l’obbligo di acquisire d’ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, la documentazione antimafia dei Soggetti Beneficiari che beneficiano dei contributi previsti dal Decreto. Per poter trasmettere le relative richieste alle Prefetture competenti, che procederanno alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.lgs. 159/2011 e al rilascio della prescritta documentazione antimafia, il GSE necessita della compilazione e della trasmissione delle seguenti dichiarazioni: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art.85 del D.lgs. 159/2011; dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età; l’eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia. A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata "Documentazione Antimafia" (https://areaclienti.gse.it/) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante. Si rammenta che, come definito dall’articolo 10, comma 4, lettera b) del Decreto, il GSE procederà all’erogazione del contributo, e dell’eventuale anticipazione, solo dopo aver verificato l’ottemperanza del Soggetto Beneficiario agli obblighi antimafia. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario, rientri nella definizione di Soggetto Aggregato di cui al precedente capitolo 2, saranno effettuate le verifiche in materia antimafia per ciascuna impresa e/o azienda agricola costituente l’aggregato. 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