Parco Agrisolare: Procedura di comunicazione fine lavori e richiesta erogazione saldo contributo
Erogazione contributo a fondo perduto per aziende agricole attive nella produzione o trasformazione agricola.
Pubblicato in Normativa11 agosto 2023
Introduzione Come previsto dall’art. 10, comma 5, del Decreto, al fine di ricevere il saldo del contributo concesso, il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, è tenuto a trasmettere, esclusivamente tramite la sezione del Portale dedicata alla Fase 2, opportuna documentazione. Il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non abbia richiesto un anticipo del contributo e, pertanto, nel caso di erogazione in un'unica soluzione. Il superamento del termine di 60 giorni potrà essere accettato qualora il Soggetto Beneficiario invii documentazione e argomentazioni al fine di giustificare il mancato rispetto della tempistica. Non saranno comunque accettate comunicazioni di fine lavori oltre il 1 settembre 2026.Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto, i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 8 del Decreto, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione del GSE, d’intesa con il Ministero. In ogni caso, devono essere comunque garantiti la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026. Modalità di comunicazione fine lavori Per inviare la comunicazione di fine lavori, i Soggetti Beneficiari delle Proposte ritenute ammissibili e per le quali è stata trasmessa al GSE la comunicazione di inizio lavori, secondo quanto indicato al paragrafo "Modalità di comunicazione inizio lavori", devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da trasmettere esclusivamente mediante il Portale Agrisolare, tramite le funzionalità dedicate.Si sottolinea che la procedura di comunicazione di fine lavori deve essere effettuata in riferimento al codice della Proposta già inserita sul Portale e ritenuta ammissibile da parte del GSE. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione. Data di fine lavori La fine dei lavori di realizzazione degli interventi corrisponde alla fase di completamento dell’installazione di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi elettromeccanici, compresa l’ultimazione delle opere civili, previste nell’ambito della eventuale realizzazione degli interventi complementari ovvero di quelle funzionali all’esercizio dell’impianto fotovoltaico, in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. Nel caso in cui l’intervento riguardi la sola realizzazione dell’impianto fotovoltaico, la data di fine lavori coincide con la data di entrata in esercizio dell’impianto, definita come il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’installazione dei gruppi di misura e dell’attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ e/o dal verbale di attivazione dei gruppi di misura, successivamente all’effettiva conclusione, in conformità al progetto autorizzato, di tutti i lavori relativi all’impianto (ad esempio: installazione e collegamento elettrico di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l’impianto, delle strutture di sostegno, dei convertitori di tensione, dei quadri elettrici, dei dispositivi di protezione, sezione e isolamento e dei gruppi di misura necessari per la contabilizzazione dell’energia elettrica). Nel caso in cui l’intervento comprenda anche la realizzazione degli interventi complementari, relativi al parziale o totale rifacimento della copertura degli edifici oggetto d’intervento, la data di fine lavori coincide con la data indicata nella comunicazione di fine lavori trasmessa all’Ente competente (se prevista dall’iter autorizzativo del progetto), oppure - nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione agli Enti Competenti – con la data indicata nella dichiarazione sostitutiva in atto notorio resa dal Soggetto Beneficiario così come indicato al punto 5. del paragrafo "Documentazione da trasmettere". In ogni caso, la data di fine lavori indicata in fase di trasmissione della richiesta dovrà corrispondere alla data di avvenuto completamento delle opere dichiarata dal tecnico incaricato all’interno della “Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato” di cui al punto 3. del paragrafo "Documentazione da trasmettere". L’intervento può dunque ritenersi concluso quando risulti totalmente conforme a quanto autorizzato, sia per quanto riguarda l’installazione dell’impianto fotovoltaico, compresi eventuali sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, sia per quanto attiene le opere civili connesse alla realizzazione dello stesso impianto ovvero degli interventi complementari.Ai fini dell’erogazione del contributo concesso, saranno considerate ammissibili le richieste per le quali risulti correttamente identificata la data di fine lavori, quindi risultino rispettate e verificabili le condizioni sopradescritte. Modifiche ammissibili alla Proposta ammessa al beneficio Coerentemente con quanto stabilito all’art. 9, comma 2. del Decreto, in fase di realizzazione degli interventi, è possibile apportare variazioni progettuali alla proposta ammessa al beneficio, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva del progetto approvato in fase di ammissione e, in ogni caso, non superino l’importo del contributo concesso. In linea generale, e ad esclusione delle fattispecie puntualmente trattate nell’ambito del "Regolamento operativo", è necessario che a seguito della realizzazione di un intervento sia garantita la permanenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto, che hanno consentito l’accesso al contributo, compreso il riconoscimento delle maggiorazioni previste, nonché il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite dalle norme e dalle regole tecniche di settore. Requisiti soggettivi e intensità del contributo concesso Con riferimento ai requisiti soggettivi, non sono considerate ammissibili tutte le modifiche inerenti: la categoria di soggetto (a. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, b. imprese agroindustriali, c. cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228); la tipologia di impresa/attività (a. aziende agricole attive nella produzione primaria, b. imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, c. imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a. e b.); la sottotipologia di impresa/attività (a. piccola o micro impresa, b. media impresa, c. grande impresa); il codice ATECO prevalente. Qualora siano sopraggiunte esigenze e/o condizioni differenti rispetto alla data di presentazione della proposta, in fase di realizzazione degli interventi e richiesta a saldo del contributo concesso, è possibile: richiedere una percentuale di contributo inferiore rispetto a quella indicata in fase di presentazione della Proposta; rinunciare alle eventuali maggiorazioni richieste e riconosciute nell’ambito della fase di presentazione della Proposta. Risulta opportuno sottolineare che non saranno in ogni caso considerate ammissibili le eventuali richieste di maggiorazione presentate successivamente alla data di presentazione della proposta; aggiornare i Titolari effettivi del Soggetto Beneficiario; modificare il valore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui tale voce rientri nelle voci di costo non recuperabili per il Soggetto Beneficiario. In particolare, qualora in fase di ammissione della proposta il valore dell’IVA sia stato computato come spesa ammissibile, in quanto voce di costo non recuperabile, è possibile eliminare il suddetto valore dai costi consuntivati. In caso contrario, è possibile inserire il valore dell’IVA non recuperabile a consuntivo, senza incremento del contributo concesso in fase di ammissione della proposta. Per quanto riguarda, infine, tutte le voci di spesa a consuntivo è possibile indicare, in fase di fine lavori e richiesta a saldo del contributo concesso, valori di spesa inferiori o uguali rispetto alle spese preventivate e riconosciute come ammissibili in fase di accoglimento della proposta presentata. Titolarità del progetto ammesso Con riferimento a possibili variazioni nella titolarità del progetto ammesso al contributo, fermo restando che i requisiti prescritti per l’accesso al contributo devono essere posseduti con carattere di essenzialità sia a monte che a valle dell’intervento per il quale lo stesso è richiesto, risulta possibile procedere a trasferimenti dell’azienda che non pregiudichino il mantenimento del beneficio in questione, e cioè a condizione che il cessionario possegga i medesimi requisiti (oggettivi e soggettivi) del cedente, come individuati dal Decreto e dal "Regolamento operativo". A tal proposito, il Soggetto Beneficiario deve trasmettere al GSE tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione dei requisiti del cessionario.Eventuali richieste di cambio di titolarità devono essere comunicate dal Soggetto Beneficiario tramite PEC, indicando nell’oggetto il codice della richiesta ammessa al beneficio e la dicitura relativa al trasferimento della titolarità del progetto (“AGRSXXXXXXXXXX - Cambio titolarità”). Impianto fotovoltaico realizzato e fabbricati che ospitano l’impianto Per quanto concerne le modifiche progettuali strettamente connesse all’impianto fotovoltaico realizzato e all’edificio oggetto d’intervento, è possibile in generale apportare variazioni che non impattino sul rispetto dei requisiti presenti in fase di ammissione della proposta e non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva del progetto.In particolare, con riferimento all’impianto realizzato non sono considerate ammissibili le modifiche inerenti a: l’ubicazione dell’impianto e il fabbricato oggetto d’intervento; il potenziamento dell’impianto oggetto del contributo, non risulta ammissibile alcun incremento del valore di Potenza nominale [kWp] dell’impianto fotovoltaico rispetto al valore concesso in fase di ammissione della proposta, seppur a parità di spesa sostenuta. Risulta, tuttavia, possibile realizzare impianti con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a quella ammessa al contributo; categoria d’intervento. Per quanto riguarda i dati identificativi dell’impianto realizzato, è necessario che sia garantito l’allineamento tra i dati in possesso del GSE, comunicati dal Soggetto Beneficiario in fase di fine lavori, e quanto riscontrabile nel sistema GAUDÌ della società Terna S.p.A.. Nello specifico, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, sono ritenute ammissibili le modifiche relative ai seguenti campi: codice CENSIMP dell’impianto esistente, nel caso in cui l’intervento riguardi la realizzazione nuova sezione di impianto esistente; codice di rintracciabilità dell’impianto associato al preventivo di connessione; codice POD presso il quale è collegato l’impianto realizzato. A titolo indicativo ma non esaustivo, in fase di fine lavori e richiesta a saldo del contributo concesso, sono considerate ammissibili le seguenti modifiche: con riferimento al dimensionamento dell’impianto fotovoltaico realizzato, fermo restando l’impossibilità di incrementare il valore della potenza nominale dell’impianto e il rispetto dei requisiti di cui al successivo paragrafo "Requisiti dei componenti principali dell’impianto realizzato", è possibile apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia (marca e modello), all’orientamento e al numero di moduli costituenti l’impianto, nonché alla potenza del singolo modulo installato; in merito all’installazione del sistema di accumulo, è possibile apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia e alla capacità nominale [kWh], anche in eccesso, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, senza incremento del contributo concesso e a condizione che lo stesso sistema di accumulo sia asservito al nuovo impianto realizzato. La variazione deve essere comunque giustificata dalla mancata reperibilità della taglia di sistema di accumulo preventivato; in merito all’installazione di dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia e alla potenza nominale [kW], anche in eccesso, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, senza incremento del contributo concesso. La variazione deve essere comunque giustificata dalla mancata reperibilità della taglia di sistema di accumulo preventivato. In fase di realizzazione dell’intervento risulta possibile inserire o eliminare dal progetto ammesso al contributo gli interventi di installazione del sistema di accumulo e dei dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, a condizione che non vi sia, in alcun caso, un incremento del contributo concesso. Interventi complementari realizzati In generale, con riferimento alla realizzazione degli interventi complementari, fermi restando i principi generali di cui all’art. all’art. 9, comma 2. del Decreto, è considerata ammissibile l’eliminazione degli interventi complementari dal progetto realizzato. In particolare, si ritiene opportuno sottolineare che: con riguardo all’intervento di rimozione dell’amianto, sono considerate ammissibili le modifiche relative alla superficie [mq] oggetto di rimozione dell’amianto, a condizione che la copertura o la falda omogenea della stessa, presso la quale risulta installato l’impianto fotovoltaico, siano prive di amianto. Pertanto, qualora sia prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico su una superficie con presenza di amianto, quest’ultimo deve essere obbligatoriamente rimosso e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, sono considerate ammissibili le modifiche relative alla superficie [mq] della copertura oggetto di isolamento termico/coibentazione ovvero di rifacimento con sistema di aerazione. Requisiti dei componenti principali dell’impianto realizzato Ai fini dell’erogazione del contributo ammesso, secondo quanto previsto dal Decreto e fermo restando quanto specificato al paragrafo 4.1 del "Regolamento operativo", gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti rispondenti a specifici requisiti normativi in termini di qualità e sicurezza. In particolare, per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti nuovi, costruiti secondo la regola dell’arte (Legge 186/1968, art.2). Saranno, pertanto, considerati ammissibili gli impianti realizzati mediante l’utilizzo di materiali, apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici conformi alle norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI). Allo scopo di attestare la rispondenza normativa sopra citata, come meglio specificato al paragrafo "Documentazione da trasmettere", in fase di presentazione della richiesta di “fine lavori”, il Soggetto Beneficiario deve inviare: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Direttore dei lavori/Tecnico abilitato, attestante, tra gli altri requisiti, la conformità dei moduli fotovoltaici installati alla normativa CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie); apposito dossier fotografico per ciascuna tipologia di componente interessato. Si specifica inoltre che, come indicato al paragrafo 4.1. del "Regolamento operativo", i moduli fotovoltaici installati devono rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii e, quindi, essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, “AEE”) aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014. A tal proposito, il GSE verifica l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di AEE, anche riscontrando la presenza dello stesso nell’apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/). All’atto della richiesta di erogazione del contributo ammesso, non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza alle norme sopraindicate, fermo restando che il Soggetto Beneficiario è in ogni caso tenuto a conservare, in fase di conclusione dell’intervento e per i cinque anni successivi all’erogazione del contributo, i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell’ambito dei controlli effettuati secondo quanto stabilito all’art. 12 del Decreto. Documentazione da trasmettere La procedura informatica per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo concesso si perfeziona con il caricamento dell’apparato documentale utile a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutarne l’ammissibilità. A tale scopo, il Soggetto Beneficiario provvede a caricare i documenti negli appositi slot disponibili nella sezione “Allegati” del Portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere all’invio della richiesta di erogazione a saldo. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: corrispondente alla comunicazione di fine lavori e richiesta saldo, sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Soggetto Beneficiario - o, se presente, del Procuratore - e eventuale/i Titolare/i Effettivo/i. La Dichiarazione viene generata automaticamente dal Portale Agrisolare sulla base dei dati inseriti dal richiedente; Documento di identità in corso di validità del Soggetto Beneficiario/Legale Rappresentante - o, se presente, del Procuratore - e eventuale/i Titolare/i Effettivo/i; Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato: corrispondente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data, timbro e firma del Direttore dei lavori o, comunque di un Tecnico abilitato anche se diverso dal Direttore dei lavori, attestante tra l’altro, la realizzazione dell’impianto a Regola d'Arte e il rispetto delle norme tecniche di settore. La Dichiarazione viene generata automaticamente dal Portale Agrisolare sulla base dei dati inseriti dal richiedente; Documento d’identità in corso di validità del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato: corrispondente al firmatario della relativa “Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato”; Dichiarazione/comunicazione di fine lavori: corrispondente alla comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti, ove prevista dall’iter autorizzativo dell’intervento, riportante il timbro di ricezione dell’autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell’evidenza di avvenuta ricezione da parte dell’autorità competente. Nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione agli Enti Competenti, la comunicazione di fine lavori corrisponde a una dichiarazione sostitutiva in atto notorio da parte del Soggetto Beneficiario nella quale sia indicata la data di fine lavori, così come definita al precedente paragrafo "Data di fine lavori"; Verbali di attivazione della connessione e di installazione/intervento sui contatori dell’energia prodotta e immessa in rete: verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10bis per connessione in BT e MT), verbale di installazione/intervento sui contatori dell’energia prodotta e immessa in rete; Dossier fotografico dell’impianto: comprendente almeno 10 fotografie post operam relative a tutti i componenti principali dell’impianto realizzato, volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto fino al punto di connessione identificato dal contatore di scambio con la rete elettrica. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari che del quadro di insieme in cui si inserisce l’impianto. Il dossier deve inoltre contenere almeno 5 fotografie dell’immobile su cui è installato l’impianto; Fotografie delle targhe del modulo fotovoltaico (una per ciascuna tipologia di modulo): per ogni tipologia differente di modulo fotovoltaico installato (caratterizzato da marca, modello e potenza), una fotografia della targhetta apposta sul retro del modulo stesso recante i dati tecnici del medesimo, cd. “dati di targa”. Si precisa che non è necessaria la fotografia della targa di tutti i moduli installati (ad esempio, in caso di impianto con 60 moduli suddivisi in 2 differenti tipologie utilizzate è sufficiente la trasmissione delle sole 2 fotografie delle 2 targhette differenti apposte sul retro); Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i: corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell’impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura. Si precisa che non è necessario trasmettere i manuali d’uso e installazione dei moduli installati, ma unicamente la scheda tecnica (il documento è solitamente costituito da una o due pagine riportanti, come sopra indicato, le sole principali caratteristiche tecniche); Schema elettrico unifilare as-built, che deve riportare: esplicito riferimento alla versione “as-built” (o anche “come costruito”); una data coerente con la data di entrata in esercizio; il timbro e la firma del Tecnico abilitato che lo ha redatto; numero delle stringhe e dei moduli fotovoltaici installati per stringa (se applicabile); la potenza nominale dell’impianto; il numero di inverter e la modalità di collegamento delle relative uscite; l’ubicazione dei contatori, dell’energia prodotta e immessa in rete; punto di connessione (detto anche punto di consegna), generalmente coincidente con il contatore dell’energia immessa in rete (anche detto “di scambio”); l’ubicazione degli eventuali sistemi di accumulo presenti (o di eventuali gruppi elettrogeni e/o di continuità), comprensivi dei relativi contatori dedicati, ove installati; indicazione degli eventuali punti di derivazione dei carichi (utenze elettriche); l’ubicazione della/e colonnina/e di ricarica eventualmente installata/e e numero identificativo della/e stessa/e; Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter): corrispondente all’elenco completo, in formato CSV, dei moduli fotovoltaici e dei convertitori installati, recante l’indicazione di marca, modello e numero di serie del singolo componente; Elaborati grafici di dettaglio as-built impianto fotovoltaico, corrispondenti ai disegni planimetrici dell’impianto installato, che devono riportare: esplicito riferimento alla versione “as-built” (o anche “come costruito”); una data coerente con la data di entrata in esercizio; il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti; prospetti e sezioni dell’impianto realizzato nel suo complesso, da cui si evinca la posizione, la disposizione e l’ingombro dei componenti, ivi inclusi gli edifici/fabbricati su cui è installato l’impianto, riportanti in particolare le quote/misure significative e le modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici; Documentazione comprovante l’effettiva strumentalità dell'edificio all'attività agricola: utile ad attestare l’effettiva funzione del manufatto e la strumentalità dello stesso all'attività agricola. A titolo esemplificativo, A titolo esemplificativo, una relazione firmata dal Soggetto Beneficiario nella quale siano descritte le attività svolte e, più in generale, l’utilizzo del fabbricato oggetto d’intervento ai fini dell’attività agricola dell’azienda; Dossier fotografico comprovante l’installazione dei dispositivi di ricarica: utile ad attestare l’avvenuta installazione, laddove presenti, della/e colonnina/e di ricarica di auto elettriche. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari (ad esempio numero identificativo del/i dispositivo/i, casa costruttrice, etc.), che del quadro di insieme in cui si inserisce/inseriscono il/i dispositivo/i; Dossier fotografico comprovante l’installazione del sistema di accumulo: utile ad attestare l’avvenuta installazione, laddove presente, del/i sistema/i di accumulo. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari (ad esempio numero identificativo del BES, delle batterie, casa costruttrice, etc.), che del quadro di insieme in cui si inserisce il sistema di accumulo installato; Scheda tecnica dei dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica: corrispondente al documento rilasciato dal fabbricante dei dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica, eventualmente installato/i presso l’impianto realizzato, riportante le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura; Scheda tecnica del sistema di accumulo: corrispondente al documento rilasciato dal fabbricante del/i sistemi di accumulo, eventualmente installato/i presso l’impianto realizzato, riportante le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura; Dossier fotografico comprovante l'avvenuta effettuazione degli interventi complementari: corrispondente all’insieme delle fotografie utili ad attestare l’avvenuta realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento amianto e/o isolamento del tetto e/o realizzazione del tetto ventilato, laddove previsti. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari costruttivi che dell'installazione nel suo complesso; Formulario Rifiuti: previsto per il trasporto dei rifiuti, relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto, laddove presente nell’intervento realizzato, redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all’organo di vigilanza territorialmente competente; Visura camerale del Soggetto Beneficiario, presente nel Registro delle Imprese e aggiornata in fase di richiesta di erogazione del contributo concesso; Dichiarazione DNSH: corrispondente alla dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario, conformemente al modello scaricabile dal Portale; Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08: redatta dell’installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto, ove prevista, avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere tutte le informazioni relative alle tipologie di materiali utilizzati, nonché al progetto dell’impianto stesso; Documentazione idonea a comprovare le spese sostenute: corrispondente all’insieme delle fatture e dei giustificativi di pagamento, utili ad attestare le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo "Indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute". A tal proposito, è possibile inserire tutta la documentazione utile ai fini del calcolo della spesa ammissibile negli appositi slot presenti. Si specifica che l’elenco della documentazione da inviare può essere modificato sulla base di atti di indirizzo del MASAF e di ulteriori Provvedimenti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. s), del Decreto. Risulta opportuno precisare che tutta la documentazione sopra elencata deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana. Si sottolinea, infine, che il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale Agrisolare, per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento, nonché nei cinque anni successivi alla data di erogazione dell’ultima agevolazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE, così come previsto all’art. 12 del Decreto. Indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute Al fine di poter effettuare, contestualmente alla comunicazione di fine lavori e alla richiesta del contributo in conto capitale, una corretta rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari realizzati, si precisa che, fermo restando quanto previsto Decreto e specificato al paragrafo 4 del "Regolamento operativo" in merito agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e ai costi non ammissibili, è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate. Tutti i giustificativi di spesa, intestati al Soggetto Beneficiario che realizza gli interventi ammessi, sostenendone le spese, devono riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato. In particolare, le fatture attestanti i costi sostenuti devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: riportare la Partita IVA del Soggetto beneficiario che effettua il pagamento; riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo della Proposta ammessa al finanziamento; riportare il Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX) e la dicitura “Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.2 - Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”; riportare la denominazione sociale, la partita IVA e il c/c del Soggetto che emette la fattura; descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento alla quale si riferiscono gli importi, con la caratterizzazione del costo sostenuto (a titolo esemplificativo: IVA, progettazione, posa in opera, costi di connessione) e/o i dati tecnici e quantitativi necessari per la corretta rendicontazione degli interventi e relative spese ammissibili (a titolo esemplificativo: potenza di picco dell'impianto fotovoltaico e/o marca, modello, potenza di picco dei moduli fotovoltaici installati, capacità nominale dei sistemi di accumulo installati, potenza complessiva dei dispositivi di ricarica). La somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nell’apposita sezione del Portale.Con riferimento ai giustificativi di pagamento effettuati (ricevute dei bonifici), la causale deve riportare: il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX); il riferimento al numero e alla data della fattura; se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento. In caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Beneficiario, deve essere garantita la riconducibilità tra i soggetti e pertanto la causale deve riportare la dicitura: “pagamento effettuato per conto di ... (nominativo e codice fiscale del Soggetto Beneficiario)”.Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l’emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine). Tutti costi riferiti a fatture o giustificativi di spesa non conformi a quanto sopra specificato, non saranno ritenuti ammissibili.Con riferimento ai costi sostenuti per tutti gli interventi avviati prima della data di emanazione del decreto ministeriale recante l'elenco dei destinatari ammessi al finanziamento, le fatture di pagamento e i giustificativi di spesa antecedenti la suddetta data e privi del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX), nonché in caso di mancata dicitura “Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.2 - Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”, saranno considerati ammissibili, fermo restando il rispetto delle altre caratteristiche sopraindicate. Si precisa, inoltre, che tali fatture e giustificativi di spesa dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio firmata dal Soggetto Beneficiario, nella quale si attesta che la documentazione trasmessa sia riferibile e associata al codice CUP, al Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX), nonché alla misura “PNRR M2.C1.I2.2 - Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”.Si ricorda che, come stabilito all’art. 6, comma 5 lettera k) del Decreto, non sono ammissibili pagamenti effettuati cumulativamente in contanti e in compensazione. Tempistiche e modalità di pagamento Come previsto dall’art. 10 del Decreto, l’erogazione del contributo riconosciuto avverrà, previo l’espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa, dettagliata al paragrafo "Documentazione da trasmettere". L’erogazione del contributo sarà effettuata a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda tramite il Portale. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30 per cento, nei limiti della disponibilità delle risorse e a fronte della presentazione, da parte del Soggetto Beneficiario, della richiesta di anticipazione di cui al paragrafo "Richiesta di anticipazione", completa di tutta la documentazione dettagliatamente indicata nei paragrafi "Documentazione da trasmettere" e "Garanzia fideiussoria". Nel caso in cui la documentazione tecnica e/o amministrativa, allegata dal Soggetto Beneficiario alla richiesta di erogazione del contributo, risulti carente o non conforme a quanto previsto dal Decreto e dal "Regolamento operativo", il GSE provvederà a richiedere le integrazioni documentali, tramite le apposite sezioni del Portale dedicato, dettagliando le informazioni e/o i documenti integrativi necessari al fine del completamento dell’istruttoria. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al GSE, tramite le apposite sezioni del Portale dedicato, le integrazioni documentali richieste entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi dalla richiesta di modifica. Si sottolinea che, in tale ipotesi, il termine temporale di novanta giorni per l’erogazione del contributo riconosciuto si intende sospeso sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. L’erogazione del contributo riconosciuto, avverrà previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del MASAF e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Articoli correlati Procedura di invio e valutazione della Proposta Procedura di comunicazione inizio lavori e richiesta anticipazione
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