Transizione 5.0: beni materiali e immateriali
Scopri i beni oggetto degli investimenti agevolabili e la stima dei risparmi energetici annuali ottenibili.
Pubblicato il 3 dicembre 2024
Il decreto ministeriale relativo alla Transizione 5.0 stabilisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’attività d’impresa, nonché in beni immateriali nuovi, inclusi i software per la gestione aziendale, purché acquistati nell’ambito dello stesso progetto di innovazione; tale progetto deve comprendere investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti, che consentano il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici, oltre all’energia autoprodotta e autoconsumata. Quali sono i beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo? Nel contesto di investimenti situati su particelle catastali diverse, purché collegati alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) esistenti riconducibili alla stessa struttura produttiva, sono ammissibili le spese relative a: gruppi di generazione dell'energia elettrica; trasformatori a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell'energia; impianti per la produzione dell'energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile; servizi ausiliari di impianto; impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. N.B.: il dimensionamento degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stabilito considerando una producibilità massima prevista che non superi il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Tale fabbisogno è calcolato come la somma dei consumi medi annui di energia elettrica, registrati nell’esercizio precedente all’avvio del progetto di innovazione, e degli eventuali consumi equivalenti legati all’uso diretto di energia termica o di combustibili impiegati per la produzione di energia termica destinata alla struttura produttiva. Per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile delle spese è espresso in €/kW. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili fino a un importo massimo complessivo di 900 €/kWh. Per l’autoproduzione di energia solare destinata all’autoconsumo, sono agevolabili gli investimenti in moduli fotovoltaici che soddisfano i requisiti territoriali e tecnici indicati all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge del 9 dicembre 2023. Le spese relative agli impianti che includono i moduli descritti nelle lettere b) e c) contribuiscono alla base di calcolo del credito d’imposta, rispettivamente per un importo pari al 120% e al 140% del loro costo. I beni oggetto del presente articolo devono entrare in esercizio entro un anno dal completamento del progetto di innovazione. Come viene calcolata la riduzione dei consumi energetici? La riduzione dei consumi energetici viene calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali attesi grazie agli investimenti in beni materiali e immateriali con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente all’inizio del progetto di innovazione. Tale riduzione è valutata con riferimento al medesimo bene o servizio fornito, assicurando una normalizzazione in base ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influenzano le prestazioni energetiche. Questo viene realizzato identificando indicatori di prestazione energetica specifici per la struttura produttiva o per il processo coinvolto nell’investimento. Nel caso in cui il progetto di innovazione preveda investimenti in più di un processo produttivo, la riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi complessivi della struttura produttiva. Se non sono disponibili dati per la misurazione diretta dei consumi energetici, quelli relativi all’esercizio precedente all’inizio del progetto di innovazione sono stimati attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili. Per le imprese già operative che non hanno dati diretti o stime dei consumi energetici, la riduzione è calcolata basandosi sui consumi medi registrati nel periodo di attività, riportati su base annuale. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici dell’esercizio precedente all’inizio del progetto di investimento sono determinati attraverso: la definizione dello scenario controfattuale, identificando per ciascun investimento in beni almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato nei cinque anni precedenti l’avvio del progetto di innovazione; la determinazione della media dei consumi energetici annuali dei beni alternativi; la valutazione del consumo della struttura produttiva.
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